notizie di logistica

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"DECRETI LEGGE DI RECENTE APPROVAZIONE".

Riportiamo tre decreti di recente approvazione che coinvolgono direttamente ed indirttamente la gestione del magazzino
Il primo riguarda la gestione degli imballi di prodotti pericolosi,il secondo il rischio al rumore a cui possono essere sottoposti gli operatori ed il terzo riguarda l'utilizzo dei terminali ( che ovviamente riguarda chiunque sia preposto al controllo dei flussi logistici)
31 gennaio 2003
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E INFORMAZIONE SUI PREPARATI PERICOLOSI
Il Ministero della salute ha rettificato la data di decorrenza prevista nei decreti 14 giugno 2002 e 7 settembre 2002. Il Ministro della salute ha emanato due decreti, ambedue datati 12 dicembre 2002 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 20/2003, per rettificare: il DECRETO 14 giugno 2002 - Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose e il DECRETO 7 settembre 2002 - Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio. Le rettifiche sono state ritenute necessarie per evitare disguidi in ordine alla data di decorrenza delle disposizioni prevista per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174. I decreti rettificati, infatti, per tali sostanze e preparati, prevedevano date di decorrenza precedenti a quella di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Ministro, con i due nuovi decreti, ha posto rimedio a tale incongruenza indicando: "a decorrere dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione" per il Decreto 14 giugno 2002 relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose; e "a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione" per il Decreto 7 settembre 2002 relativo alla scheda informativa in materia di sicurezza. E' stato anche sostituito completamente l'art. 3 del DM 7 settembre 2002: il nuovo destinatario della scheda di sicurezza aggiornata diventa l'utilizzatore e non più il fornitore, come precedentemente indicato.
5 marzo 2003
ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE
Entro il 15 febbraio 2006 gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno recepire la direttiva 2003/10/CE del 6 febbraio 2003. Nella Gazzetta Ufficiale n. 42/L dell'Unione europea è stata pubblicata la Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito. I nuovi limite di esposizione e i valori di esposizione che faranno scattare l'azione a livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono: Valori limite di esposizione:
LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa rispettivamente;
Valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione:
LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa rispettivamente;
Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione:
LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa rispettivamente;
In particolari circostanze, per le attività in cui l'esposizione l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, il livello di esposizione giornaliero al rumore potrà essere sostituito dal livello di esposizione settimanale. Questo potrà avvenire a condizione che: il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(A); e siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Attualmente, secondo il quanto stabilito dal Decreto Legislativo 227/91, vengono superati i valori limite quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200Pa). E' presumibile che diversi datori di lavoro, per rientrare nei nuovi limiti, se consideriamo che la differenza di 3 dB tra due fenomeni sonori significa che uno è il doppio dell'altro, dovranno adottare nuove misure tecniche, organizzative e procedurali. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 15 febbraio 2006.
25 febbraio 2003
VIDEOTERMINALI
La legge comunitaria 2002 ha modificato il D.lgs 626/94 nella parte relativa alla fornitura dei dispositivi speciali di correzione agli addetti ai videoterminali. La legge LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002", ha sostituito il comma 5 dell'art 55 (Sorveglianza sanitaria) del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626. Nella nuova versione è definitivamente stabilito che il datore di lavoro deve fornire, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Ricordiamo che si intende per lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54; I commi 1, 3-ter e 4 dell'art. 55 si riferiscono: alla visita prima di essere addetti ai videoterminali, alla visita periodica e alla visita richiesta dal lavoratore. Il testo della legge comunitaria è in vigore dal 22 febbraio 2003. Decreti Legge
ARTICOLI PUBBLICATI
  1. Articoli precedenti: "LA SICUREZZA NEI PUNTI DI CARICO". G1.
  2. Articoli precedenti: "L'IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE NEL MAGAZZINO".Colombo 1.

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